L’ Avvocato Silvia Stefanelli  di Bologna esperta in diritto sanitario, ci fornisce in questa intervista preziose informazioni su come muoversi sul web nel rispetto delle normative vigenti.  A lei il mio personale ringraziamento.

 

1  Silvia cosa è obbligatorio inserire sul sito web se sono un professionista o uno studio associato?

Il professionista che apre il sito web a nome suo deve indicare nome, cognome, sede dello studio, iscrizione all’albo, contatti telefonici, numero di partita IVA (art. l’art. 35 del D.P.R. 633/197 versione vigente) .

Se il sito web si riferisce ad una struttura sanitaria gestita da una società occorre riportare sito (ma anche sui social..) le seguenti informazioni societarie:

  • la denominazione della società
  • indirizzo completo sede legale
  • codice fiscale e partita IVA
  • importo capitale sociale con indicazione della parte versata
  • registro imprese ove la società è iscritta e numero
  • numero REA.

L’obbligo è stato previsto dall’art. 2250 c.c. (come modificato dall’art. 42, comma 1, della L. 7 luglio 2009, n. 88.) e l’inosservanza comporta una multa  da € 206 a € 2.065.

 

2 raccolgo gli indirizzi mail dei miei pazienti per l’invio periodico di newsletter e offro un servizio di newsletter previa iscrizione sul sito web del mio studio , come posso tutelarmi sotto il profilo  privacy ?

Avv  Silvia StefanelliIl principio cardine è che il professionista deve sempre informare il paziente/interessato sui trattamenti che vuole realizzare con i suoi dati. Pertanto occorre sempre predisporre un’informativa al trattamento dati, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 in cui si specificheranno  le finalità del trattamento che per il quale saranno utilizzati.

Per quanto riguarda poi in particolare l’invio di informative o  newsletter si dovrà richiedere un consenso ad “hoc” che non potrà essere obbligatorio né vincolato.

In altri termini, il cliente potrà sempre rifiutarsi di autorizzare la ricezione della newsletter senza che questo pregiudichi la prestazione sanitaria richiesta.

In questo senso il Garante ha stabilito che i consensi pre-fleggati non sono legittimi.

 

3) Sappiamo che i contenuti scientifici aggiornati sono importanti per rendere visibile il sito web sui motori di ricerca SEO.  Quando scrivo una news e mi avvalgo di apporti presi dal web come mi debbo comportare? Analogamente come posso tutelarmi da chi copia gli articoli che ho messo sul blog del mio sito?

I contenuti che si trovano on line (ma anche altrove, ad es. su riviste, libri e/o pubblicazioni di ogni genere) sono (quasi sempre) coperti dal diritto d’autore.

Ciò  che significa che, trattandosi di “opera intellettuale” elaborata da un soggetto terzo, la stessa non è – sotto il profilo giuridico – di libera utilizzazione.

L’uso è consentito solo a determinate condizioni.

Senza poter in questa sede analizzare la materia in maniera esaustiva, ecco qualche consiglio “base”:

  • quando utilizziamo i contenuti di terzi, non possiamo fare un mero “copia-incolla: occorre rielaborare come minimo il testo reperito on line con parole proprie
  • se proprio si vuole riportare il testo ”copia-incolla” occorre verificare se il sito da cui si traggono le informazioni sia coperto da copyright e/o se vengano indicate le modalità per fare uso dei relativi contenuti (generalmente in home page si scopre già e/o c’è un rimando a questo tipo di informazioni): se il sito risulta coperto da copyright, occorrere chiedere il preventivo consenso all’autore;

viceversa per quanto attiene alla tutela del nostro materiale contro il “copia-incolla” degli altri, vale in parte quanto già detto sopra: è consigliabile indicare il nostro “copyright”:  cioè che siamo gli autori dei contenuti e che nessuno li può utilizzare senza il nostro preventivo consenso.

In caso di violazione, se l’autore “non smette” pacificamente, è possibile attivare delle azioni cautelari (cioè d’urgenza) davanti al Giudice, variabili a seconda del tipo e delle modalità dell’illecito cui ci si trova davanti.

 

4 come  si é evoluta  la normativa sulla pubblicità nel settore sanitario? L’uso dei social media da parte degli studi dentistici in quale contesto normativo va inserito?

Come noto il c.d. Decreto Bersani (legge 148/2006) ha liberalizzato la pubblicità dei professionisti, anche in ambito sanitario.

Oggi la pubblicità sanitaria deve rispondere solo ai criteri di trasparenza e veridicità della legge 148 nonché al Codice Deontologico (che peraltro richiama gli stessi criteri).

Per quanto attiene ai social si è soliti ritenere che i contenuti degli stessi rientrino nella nozione di pubblicità (sottoposti quindi a Decreto Bersani ed al Codice deontologico).

Io reputo che occorra invece fare un distinguo a seconda della finalità  “direttamente” promozionale o meno del contenuto nel social.

I social sono infatti, in generale, mezzi di comunicazione e contatto.

Ora se il contenuto del social ha natura direttamente promozionale sarà qualificabile giuridicamente come “pubblicità” e quindi sarà sottoposta alle discipline di cui sopra.

Se viceversa il messaggio inserito nel social non ha natura direttamente promozionale ma solo di comunicazione e contato non sarà una “pubblicità” ma, più genericamente, una “pratica commerciale”.

Come tale – a parer mio – dovrà essere sottoposta alla disciplina degli art. 18 e seg del  Codice del Consumo.

 

 Davis Cussotto

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